Art. 1
L’uso di strumenti finanziari derivati unicamente a scopo di copertura
In vigore dal 19 lug 2024
L’uso di strumenti finanziari derivati unicamente a scopo di copertura
L’uso di strumenti finanziari derivati serve unicamente a coprire i rischi inerenti ad altri investimenti dell’ELTIF se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’uso degli strumenti finanziari derivati è:
i)
economicamente appropriato per l’ELTIF a livello di ELTIF;
ii)
coerente con il profilo di rischio dell’ELTIF;
b)
l’uso degli strumenti finanziari derivati mira a una riduzione verificabile dei rischi a livello di ELTIF;
c)
i sottostanti degli strumenti finanziari derivati sono attività verso le quali l’ELTIF è esposto o, se gli strumenti finanziari derivati a copertura dei rischi derivanti dall’esposizione verso tali attività non sono disponibili, i sottostanti degli strumenti finanziari derivati appartengono alla stessa classe di attività o a una classe di attività economicamente simile.
Ai fini della lettera b), il gestore dell’ELTIF adotta tutte le misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari derivati utilizzati per coprire i rischi inerenti ad altri investimenti dell’ELTIF riducano i rischi a livello dell’ELTIF, anche in condizioni di mercato critiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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