Art. 3 · Notifiche e controlli

Art. 3

Notifiche e controlli

In vigore dal 19 lug 2024
Notifiche e controlli 1.   Entro il 31 agosto 2024 il Portogallo notifica alla Commissione quanto segue: a) le regioni in cui si applicherà la misura di cui all’; b) gli importi della compensazione da applicare a norma dell’, paragrafi 4 e 8, in base alla regione e al tipo di vino ammissibile, se del caso, e la relativa giustificazione; c) i rispettivi volumi che si prevede di distillare; d) l’importo dei pagamenti nazionali da versare a norma dell’, paragrafo 4. 2.   Entro il 30 giugno 2025 il Portogallo notifica alla Commissione quanto segue: a) i quantitativi di vino ritirati dal mercato per ciascuna regione e ciascun tipo di vino ammissibile; b) i volumi di alcole ottenuti dal vino consegnato e distillato a norma del presente regolamento; c) il sostegno finanziario dell’Unione di cui all’, paragrafo 1; d) i pagamenti nazionali di cui all’, paragrafo 4, corrispondenti ai pagamenti per il vino ritirato dal mercato. 3.   Le notifiche alla Commissione di cui al presente articolo sono effettuate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4). 4.   Per quanto riguarda la distillazione eccezionale in caso di crisi prevista dal presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri effettuano tutti i controlli necessari per verificare l’ammissibilità dei vini e il rispetto di tutte le condizioni e i requisiti applicabili. 5.   A seguito dell’attuazione delle operazioni di distillazione in caso di crisi sostenute a norma del presente regolamento sono effettuati controlli in loco sistematici.
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