Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 2024
1.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l’omologazione in vigore prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024. 2.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l’omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025. 3.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l’omologazione in vigore prima del 4 settembre 2024 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 4 settembre 2027.
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