Art. 3
Condizione relativa a precedenti prove di identificazione del patogeno bersaglio e test di suscettibilità antimicrobica
In vigore dal 18 lug 2024
Condizione relativa a precedenti prove di identificazione del patogeno bersaglio e test di suscettibilità antimicrobica
1. Si ritiene che l’esecuzione di precedenti prove di identificazione del patogeno bersaglio o test di suscettibilità antimicrobica non sia possibile se il veterinario responsabile è in grado di dimostrare che tali prove di identificazione o test di suscettibilità non sono possibili.
2. Qualora le condizioni cliniche dell’animale richiedano che il veterinario inizi a utilizzare l’antimicrobico in questione prima che siano disponibili i risultati delle prove di identificazione del patogeno bersaglio e dei test di suscettibilità antimicrobica, il veterinario responsabile può utilizzare l’antimicrobico in questione prima che tali risultati siano disponibili.
In questo caso il veterinario dimostra che la scelta dell’antimicrobico in questione si è basata su informazioni pertinenti indicanti che è probabile che l’antimicrobico in questione sia clinicamente efficace e che gli antimicrobici preferibili non sarebbero clinicamente efficaci, tra cui le condizioni cliniche o l’anamnesi dell’animale, informazioni epidemiologiche e conoscenze sulla suscettibilità antimicrobica del patogeno bersaglio a livello regionale, locale o di allevamento. Il veterinario adatta la scelta dell’antimicrobico, se necessario, sulla base dei risultati delle prove di identificazione dell’agente patogeno bersaglio o dei test di suscettibilità antimicrobica appena sono disponibili.
3. Non sono richiesti precedenti prove di identificazione del patogeno bersaglio e test di suscettibilità antimicrobica se l’antimicrobico in questione è contenuto in un medicinale veterinario autorizzato nell’Unione per bovini, ovini destinati alla produzione di carne, suini, polli, cani o gatti e deve essere utilizzato ai sensi degli articoli 112 o 113 del regolamento (UE) 2019/6 in animali diversi da bovini, suini, polli, cani o gatti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1973:oj#art-3