Art. 2 · Condizioni relative all’impiego di antimicrobici ai sensi degli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6

Art. 2

Condizioni relative all’impiego di antimicrobici ai sensi degli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6

In vigore dal 18 lug 2024
Condizioni relative all’impiego di antimicrobici ai sensi degli articoli 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6 1.   Gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici elencati nell’allegato sono utilizzati alle condizioni ad essi applicabili, come ivi specificato. 2.   Le condizioni applicabili ai rispettivi antimicrobici o gruppi di antimicrobici elencati nell’allegato sono cumulative. 3.   Le condizioni di cui all’allegato si applicano fatta salva l’applicazione: a) dell’articolo 113, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/6; b) di qualsiasi misura adottata a norma dell’articolo 107, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/6; c) di qualsiasi restrizione d’uso degli antimicrobici o dei gruppi di antimicrobici imposta dal regolamento (UE) 2016/429 o dal regolamento (CE) n. 2160/2003 e da qualsiasi atto adottato sulla base di questi ultimi.
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