Art. 3 · Disposizioni transitorie

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 18 lug 2024
Disposizioni transitorie 1.   Gli Stati membri che adottano una decisione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 per quanto riguarda le modifiche delle norme BCAA 7 o 8 applicano l’ del presente regolamento alle modifiche dei propri piani strategici della PAC per l’anno di domanda 2024. 2.   Gli Stati membri che adottano una decisione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1468 in merito alla modifica della norma BCAA 8 per l’anno di domanda 2024 comunicano alla Commissione i dati di cui all’, paragrafo 5, lettera a), del presente regolamento a decorrere dall’anno di domanda 2024, se applicano uno dei regimi ecologici per conformarsi all’, paragrafo 2, di tale regolamento. 3.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui all’allegato IV, sezione 4, lettera q), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 per gli anni di domanda 2023 e 2024.
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