Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289

In vigore dal 18 lug 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 Nell’allegato I, sezione 3, sottosezione 3.1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, i punti vii) e viii) sono sostituiti dai seguenti: «vii) per la BCAA 7: — una sintesi delle pratiche in azienda con l’indicazione delle pratiche di rotazione colturale e la definizione di coltura e di coltura secondaria; — se del caso, a decorrere dall’anno di domanda 2025, una sintesi delle pratiche in azienda per la diversificazione delle colture; — il tipo di agricoltori interessati, comprese le esenzioni applicate di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115; — qualora lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche del proprio territorio come indicato nella nota 3 alla BCAA 7 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione del contributo delle pratiche alla preservazione del potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della BCAA sulla base della diversità dei metodi di coltura e delle condizioni agroclimatiche nelle regioni interessate e una giustificazione delle scelte effettuate; viii) per la BCAA 8, a partire dall’anno di domanda 2025: — l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati dalla norma sul mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; — le misure per combattere le specie vegetali invasive, se del caso;».
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