Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289
In vigore dal 18 lug 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289
Nell’allegato I, sezione 3, sottosezione 3.1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289, i punti vii) e viii) sono sostituiti dai seguenti:
«vii)
per la BCAA 7:
—
una sintesi delle pratiche in azienda con l’indicazione delle pratiche di rotazione colturale e la definizione di coltura e di coltura secondaria;
—
se del caso, a decorrere dall’anno di domanda 2025, una sintesi delle pratiche in azienda per la diversificazione delle colture;
—
il tipo di agricoltori interessati, comprese le esenzioni applicate di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
—
qualora lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche del proprio territorio come indicato nella nota 3 alla BCAA 7 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione del contributo delle pratiche alla preservazione del potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della BCAA sulla base della diversità dei metodi di coltura e delle condizioni agroclimatiche nelle regioni interessate e una giustificazione delle scelte effettuate;
viii)
per la BCAA 8, a partire dall’anno di domanda 2025:
—
l’elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati dalla norma sul mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
—
le misure per combattere le specie vegetali invasive, se del caso;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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