Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 lug 2024
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato: 1) all’articolo 55, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Gli Stati membri comunicano soltanto i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel loro territorio. I prezzi riguardano gli ortofrutticoli convenzionali e non biologici destinati al consumo allo stato fresco.»; 2) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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