Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 lug 2024
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde sono ripartite tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del suddetto protocollo, come segue: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna: 14 unità Francia: 10 unità Totale 24 unità; b) tonniere con lenze e canne: Spagna: 6 unità Francia: 3 unità Portogallo: 1 unità Totale 10 unità c) pescherecci con palangaro di superficie: Spagna: 17 unità Portogallo: 5 unità Totale 22 unità
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