Art. 1
In vigore dal 15 lug 2024
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Cabo Verde sono ripartite tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del suddetto protocollo, come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna:
14 unità
Francia:
10 unità
Totale
24 unità;
b)
tonniere con lenze e canne:
Spagna:
6 unità
Francia:
3 unità
Portogallo:
1 unità
Totale
10 unità
c)
pescherecci con palangaro di superficie:
Spagna:
17 unità
Portogallo:
5 unità
Totale
22 unità
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