Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 lug 2024
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544700010 e 8544700091) e originari dell'India. Sono esclusi i seguenti prodotti: — i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e — cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd 6,9  % 89CF Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited 11,4  % 89CG Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato 9,0  % Tutte le altre importazioni originarie dell'India 11,4  % C999 3.   I dazi antidumping non sono applicabili ai produttori esportatori indiani del gruppo HFCL, costituiti da HFCL Limited e HTL Limited (codice addizionale TARIC 89CH). 4.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In attesa della presentazione della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società. 5.   Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. 6.   Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il numero di chilometri di cavo dei prodotti importati deve essere indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione, purché tale indicazione sia compatibile con l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di chilometri di cavo importati con i codici TARIC 8544700010 e 8544700091. 7.   Salvo diversa indicazione, si applicano le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali.
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