Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 lug 2024
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di polivinile in sospensione («S-PVC»), non miscelato con altre sostanze, attualmente classificato con il codice NC ex 3904 10 00 (codici TARIC 3904100015 e 3904100080) e originario dell’Egitto e degli Stati Uniti d’America. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Egitto Egyptian Petrochemical Company 100,1  % 89BA TCI Sanmar Chemicals S.A.E. 74,2  % 89BB Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto 100,1  % 8999 USA Formosa Plastics Corporation 70,3  % 89BC Westlake Chemicals 58,0  % 89BD Oxy Vinyls, LP 62,1  % 89BE Shintech Incorporated 62,1  % 89BF Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America 77,0  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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