Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2024
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio, avente la formula chimica TiO2, in qualsiasi forma, come ossidi di titanio o in pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio, contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca, avente qualsiasi tipo di dimensione delle particelle, classificato con i numeri di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service)12065-65-5 e 13463-67-7, attualmente classificato con i codici NC ex 2823 00 00 e 3206 11 00 (codici TARIC 2823000010 e 2823000030) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Gruppo LB: — LB GROUP CO., LTD. — HENAN BILLIONS ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — LB LUFENG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. — LB SICHUAN TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. — LB XIANGYANG TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. 39,7  % 89CB Gruppo Anhui Gold Star: — ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE (GROUP) CO., LTD. — ANHUI GOLD STAR TITANIUM DIOXIDE TRADING COMPANY LIMITED 14,4  % 89CC Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato 35,0  % cfr. l’allegato Tutte le altre importazioni originarie della RPC 39,7  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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