Art. 1 · Modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti

Art. 1

Modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti

In vigore dal 8 lug 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato: 1) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti Il certificato ufficiale di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di gelatina destinata al consumo umano diversa dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, corrisponde al modello GEL, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 41.»; 2) l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano Il certificato ufficiale di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano, corrisponde al modello HRP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 46.»; 3) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro 1.   Il certificato sanitario/ufficiale di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto i), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello COMP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 50. 2.   La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche all’ingresso nell’Unione di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti: a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina non ottenuta da ossa di ruminanti, il collagene non ottenuto da ossa di ruminanti e i prodotti altamente raffinati; oppure b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.» ; 4) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Modello di certificato sanitario per il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano e di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati, nonché un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro 1.   Il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 3, lettera d), da utilizzare per il transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti non a lunga conservazione destinati al consumo umano, corrisponde al modello TRANSIT-COMP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato III, capitolo 52. 2.   La prescrizione in materia di certificazione di cui al paragrafo 1 si applica anche al transito attraverso l’Unione verso un paese terzo, mediante il transito immediato o dopo il magazzinaggio nell’Unione, di prodotti composti a lunga conservazione destinati al consumo umano e contenenti: a) un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di carne, esclusi la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati; b) un qualsiasi quantitativo di prodotti ottenuti dal colostro.» ; 5) gli articoli 31 e 32 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 31 Modello di certificato sanitario in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza Il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie e delle categorie di prodotti interessati: a) il modello di cui all’allegato IV, capitolo 1, per gli animali vivi trasportati al macello in caso di ispezione ante mortem presso l’azienda di provenienza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/624; b) il modello di cui all’allegato IV, capitolo 2, per il pollame allevato per la produzione di “foie gras” e per il pollame a eviscerazione differita macellati presso l’azienda di provenienza conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624; c) il modello di cui all’allegato IV, capitolo 3, per gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, i solipedi domestici e la selvaggina d’allevamento macellati presso l’azienda di provenienza conformemente all’allegato III, sezione I, capitolo VI bis, e sezione III, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/624; d) il modello di cui all’allegato IV, capitolo 4, per la selvaggina d’allevamento macellata presso l’azienda di provenienza conformemente all’allegato III, sezione III, punto 3 bis, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/624. Articolo 32 Modello di certificato sanitario in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello Il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 3, lettera e), da utilizzare in caso di macellazione d’urgenza al di fuori del macello conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/624, corrisponde al modello di cui all’allegato IV, capitolo 5.»; 6) gli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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