Art. 3 · Richieste di accesso a dati eFTI, risposte e comunicazioni di follow-up

Art. 3

Richieste di accesso a dati eFTI, risposte e comunicazioni di follow-up

In vigore dal 5 lug 2024
Richieste di accesso a dati eFTI, risposte e comunicazioni di follow-up 1.   Gli agenti dell’autorità competente presentano tutte le richieste di accesso a dati eFTI attraverso il componente AAP descritto all’, per mezzo dell’applicazione utente di cui all’. 2.   Una richiesta di accesso a dati eFTI comprende le informazioni seguenti: a) l’UIL dei dati eFTI a cui si richiede l’accesso, o uno o più identificativi che consentano di recuperare tale UIL dal registro degli identificativi di cui all’. Tali informazioni sono fornite dall’agente dell’autorità competente responsabile della richiesta; b) i riferimenti ai diritti di accesso dell’agente dell’autorità competente responsabile della presentazione della richiesta, come registrati nel registro delle autorizzazioni di cui all’. Tali informazioni sono aggiunte automaticamente dall’applicazione utente; c) il numero di identificazione unico della richiesta, rilasciato dall’AAP. Tale informazione è aggiunta automaticamente dall’applicazione utente. 3.   Le risposte a una richiesta di accesso a dati eFTI possono assumere una delle forme seguenti: a) dati eFTI, trasmessi da una piattaforma eFTI sulla base delle informazioni contenute in una richiesta, e metadati o identificativi di scambio di messaggi associati, necessari per consentire ai gate eFTI riceventi o ai punti di accesso per le autorità di mappare i dati eFTI in relazione alla rispettiva richiesta; b) messaggi di errore, contenenti specifiche testuali brevi o codificate del tipo di errore quando un gate eFTI o una piattaforma eFTI non è in grado di fornire i dati eFTI richiesti per motivi tecnici o di processo aziendale; c) un messaggio indicante che non sono disponibili dati, che deve essere emesso da un gate eFTI ricevente quando elabora una richiesta contenente identificativi e il meccanismo di ricerca del gate non rileva alcun UIL attivo collegato a tali identificativi nel suo registro degli identificativi; d) un messaggio di «nessuna risposta», trasmesso da un gate eFTI o da una piattaforma eFTI quando tale gate eFTI o piattaforma eFTI conferma la ricezione della richiesta ma non invia un messaggio contenente i dati eFTI richiesti entro 60 secondi dalla conferma della ricezione. 4.   Se l’agente dell’autorità competente stabilisce che le informazioni messe a disposizione da un operatore economico su una piattaforma eFTI, e recuperate in risposta a una richiesta di accesso a dati eFTI, sono incomplete o non rispettano in altro modo le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari in base alle quali è stata presentata la richiesta, l’agente può comunicare tale conclusione all’operatore economico presentando una specifica comunicazione di follow-up per tali informazioni. Tale comunicazione di follow-up è conforme alle prescrizioni giuridiche nazionali applicabili alle azioni conseguenti ai controlli di conformità normativa. 5.   Quando viene presentata una specifica comunicazione di follow-up di cui al paragrafo 4, l’autorità competente la trasmette anche attraverso il componente AAP, per mezzo dell’applicazione utente. Essa contiene: a) le informazioni che l’autorità competente deve comunicare all’operatore economico, in formato testo libero o come documento allegato; b) l’UIL dei dati eFTI e il numero di identificazione unico della richiesta di accesso a tali dati per la quale viene presentata la comunicazione di follow-up.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:1942:oj#art-3