Art. 2
Misure comuni
In vigore dal 5 lug 2024
Misure comuni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti abbiano accesso a sistemi TIC che siano in grado di elaborare gli unici collegamenti elettronici di identificazione (unique electronic identifying link, UIL) comunicati dagli operatori economici ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1056 e che consentano agli agenti delle loro autorità competenti di accedere ai dati eFTI e di trattarli nel contesto di una delle procedure seguenti:
a)
mediante trattamento diretto dell’UIL, se comunicato dall’operatore economico in un formato leggibile da dispositivo automatico, visualizzandolo a schermo su un dispositivo elettronico o stampato su un supporto fisico quale la carta oppure, se l’autorità competente sceglie di consentire tale comunicazione, anche inviandolo tramite posta elettronica o un’altra applicazione di messaggistica elettronica;
b)
recuperando innanzitutto l’UIL, come comunicato dagli operatori economici attraverso la pubblicazione su un apposito registro, per mezzo di un identificativo unico associato a un’operazione di trasporto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi TIC di cui al paragrafo 1 forniscano quanto meno le funzionalità seguenti:
a)
identificazione debitamente autenticata e debita autorizzazione degli agenti delle autorità competenti, ogni volta che un agente presenta una richiesta di accesso a dati eFTI;
b)
facilitazione delle richieste di accesso a dati eFTI presentate dagli agenti delle autorità competenti, compreso il recupero delle informazioni richieste dalla piattaforma o dalle piattaforme eFTI appropriate, mediante connessioni sicure a tali piattaforme.
3. Al fine di attuare le funzionalità che figurano al paragrafo 2, tali sistemi TIC comprendono quanto meno i componenti seguenti:
a)
punti di accesso per le autorità (AAP);
b)
un registro delle autorizzazioni;
c)
gate eFTI;
d)
un meccanismo di ricerca;
e)
un’applicazione utente.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i componenti che figurano al paragrafo 3 siano conformi alle prescrizioni di cui al capo II. Gli Stati membri sono responsabili della creazione, dell’allocazione, dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell’aggiornamento e della manutenzione di tali componenti, così come della sicurezza delle informazioni trattate nell’ambito di tali componenti. Qualora creino o sviluppino congiuntamente uno o più di tali componenti, due o più Stati membri sono congiuntamente responsabili della creazione, dell’allocazione, dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e della sicurezza di detti componenti.
5. Resta in capo agli Stati membri la responsabilità di garantire che l’accesso ai dati eFTI e il relativo trattamento da parte delle autorità competenti avvenga esclusivamente per controllare la conformità alle disposizioni giuridiche dell’UE e nazionali applicabili, e conformemente alle disposizioni dell’UE e nazionali applicabili che stabiliscono le condizioni per l’esecuzione di tali controlli di conformità, nonché alle norme sul rispetto della protezione dei dati personali e della riservatezza dei dati commerciali.
Storico versioni
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