Art. 13 · Rete di sostegno operativo

Art. 13

Rete di sostegno operativo

In vigore dal 5 lug 2024
Rete di sostegno operativo 1.   È istituito un gruppo di lavoro specifico come sottogruppo del gruppo di esperti istituito ai sensi della decisione C(2018) 5921 della Commissione, avente il mandato di garantire che le operazioni eFTI si svolgano secondo il livello di qualità richiesto. 2.   I membri del gruppo di lavoro nominati dagli Stati membri agiscono anche in qualità di «punti di contatto nazionali eFTI». 3.   I membri del gruppo di lavoro collaborano e si riuniscono regolarmente al fine, tra l’altro, di: a) fornire aggiornamenti sullo stato operativo dell’ambiente di scambio eFTI; b) fornire assistenza ai servizi della Commissione nei loro sforzi volti a risolvere le questioni tecniche e operative segnalate dagli Stati membri o dall’helpdesk di «livello 3» che richiedono coordinamento e orientamenti operativi a livello di Unione; c) fornire assistenza alla Commissione nella redazione di documenti tecnici di orientamento a sostegno dell’attuazione del presente regolamento.
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