Art. 11
Registro degli identificativi
In vigore dal 5 lug 2024
Registro degli identificativi
1. Il registro degli identificativi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), consente agli operatori economici di caricare, mediante una piattaforma eFTI, l’UIL di un insieme di dati eFTI unitamente agli identificativi che consentono di recuperare in modo univoco tale UIL, come elencato al paragrafo 3. Il registro degli identificativi consente il caricamento, l’attivazione, la disattivazione o la cancellazione dell’UIL di un insieme di dati eFTI e dei rispettivi identificativi.
2. La composizione dell’UIL consente di recuperare l’identificativo del gate eFTI, l’identificativo della piattaforma eFTI e l’identificativo univoco dell’insieme di dati eFTI corrispondente alle informazioni regolamentari rese disponibili dagli operatori economici sulla rispettiva piattaforma eFTI, fermo restando che:
a)
l’identificativo del gate eFTI è costituito da un identificativo che consente di individuarlo in modo univoco nell’ambiente eFTI;
b)
l’identificativo della piattaforma eFTI è costituito da un identificativo che consente di individuarla in modo univoco nell’ambiente eFTI;
c)
l’identificazione univoca dell’insieme di dati eFTI è costituita da un numero univoco nel formato di un identificativo univoco universale (Universal Unique Identifier, UUID) assegnato automaticamente dalla piattaforma eFTI.
3. Gli identificativi che il registro deve consentire sono costituiti da quanto segue:
a)
gli elementi di dati dell’insieme di dati eFTI corrispondenti alle informazioni regolamentari messe a disposizione dagli operatori economici, di cui all’allegato, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2024/2024, con i numeri di identificazione seguenti:
i)
eFTI39;
ii)
eFTI188;
iii)
eFTI374;
iv)
eFTI378;
v)
eFTI448;
vi)
eFTI581;
vii)
eFTI578;
viii)
eFTI618;
ix)
eFTI620;
x)
eFTI987;
xi)
eFTI1000;
b)
un elemento di dati che indica se sono trasportate o no merci pericolose, da identificare con le caratteristiche seguenti: identificativo dell’elemento di dati «eFTI1451»; nome «Indicatore di merci pericolose a bordo»; definizione «Indicazione se sono trasportate o no merci pericolose conformemente a ADR/ADN/RID. ‘Sì’ significa che a bordo dell’unità di trasporto vi sono merci pericolose; ‘No’ significa che le merci trasportate non figurano nell’elenco ADR/ADN/RID delle merci pericolose o che le merci pericolose sono esentate dagli obblighi di informazione di cui ai punti 3.5.6, 5.1.5.4.2, 5.4.1, 5.5.2.4.1 o 5.5.3.7 di ADR/ADN/RID.».
4. Il registro degli identificativi attiva l’UIL, al fine di renderlo disponibile per le interrogazioni, subito dopo il caricamento e lo disattiva quando viene caricato l’identificativo di cui al paragrafo 3, lettera a), punto ii), del presente articolo. Al fine di consentire i controlli in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009, per ciascun UIL per il quale l’identificativo di cui al paragrafo 3, lettera a), punto vi), del presente articolo presenta il valore «3», corrispondente a «trasporto su strada», il registro degli identificativi disattiva gli UIL soltanto dopo il periodo di tempo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009. Subito dopo la disattivazione, il registro cancella l’UIL e gli identificativi ad esso collegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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