Art. 10 · Certificati di sicurezza

Art. 10

Certificati di sicurezza

In vigore dal 5 lug 2024
Certificati di sicurezza 1.   Gli Stati membri rilasciano certificati di sicurezza, mediante un’autorità di certificazione, ai punti di accesso eDelivery integrati nei gate eFTI da essi istituiti e ai punti di accesso eDelivery o, se del caso, al punto di accesso equivalente per lo scambio di messaggi di ciascuna piattaforma eFTI che ha ricevuto la certificazione da un organismo di valutazione della conformità accreditato nel rispettivo Stato membro. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le chiavi di sicurezza private del punto di accesso eDelivery integrato nel o nei gate eFTI siano conservate in modo sicuro e che i certificati digitali corrispondenti siano trasmessi in modo sicuro tra i gate eFTI e tra un gate eFTI e le piattaforme eFTI connesse a tale gate. 3.   Gli Stati membri garantiscono meccanismi sicuri per la ricezione, la registrazione, il recupero e la convalida delle chiavi pubbliche o dei certificati di sicurezza delle piattaforme eFTI connesse al loro gate eFTI. Se uno Stato membro istituisce un registro SMP in linea con le specifiche SMP di eDelivery, con adeguati meccanismi di sicurezza, può essere utilizzato un registro SMP a tal fine.
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