Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 lug 2024
La protezione di cui all' si applica all'intero territorio dell'Unione europea e sostituisce il regime nazionale di protezione applicabile negli Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona. È garantita la continuità della protezione nazionale concessa in tali Stati membri alla denominazione di origine «تين دجبة / Figues de Djebba».
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