Art. 3
In vigore dal 3 lug 2024
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni stabilita dall' del regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 della Commissione.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti entrati nell'Unione a fini di consumo non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:1866:oj#art-3