Art. 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
In vigore dal 3 lug 2024
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IV del presente regolamento.
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