Art. 4 · Valutazione di conformità

Art. 4

Valutazione di conformità

In vigore dal 3 lug 2024
Valutazione di conformità 1.   La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione per la valutazione della conformità di cui all’allegato V della stessa direttiva. 2.   Ai fini della valutazione della conformità di cui all’ della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia dei valori dichiarati per i parametri di cui all’allegato II, punto 2.2, dei valori dichiarati per i parametri dei punti di prova di cui all’allegato II, punto 3 e, se applicabile, delle informazioni sul prodotto fornite in conformità dell’allegato II, punti 2, 3 e 4, del presente regolamento e i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III. 3.   Qualora le informazioni contenute nella documentazione tecnica di un particolare modello siano state ottenute con uno dei due metodi seguenti, la documentazione tecnica comprende i dettagli dei calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi: a) da un modello che presenta le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma è prodotto da un altro fabbricante; b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o in entrambi i modi. 4.   La documentazione tecnica include un elenco di tutti i modelli equivalenti, compresi gli identificativi del modello. 5.   Se il fabbricante ha utilizzato le opzioni relative alla valutazione della conformità di cui all’allegato III, punto 2, nella documentazione tecnica devono essere debitamente indicati gli elementi non significativi rimossi, la scala dei modelli, le condizioni di prova, i calcoli e il luogo in cui si svolgono le prove. 6.   Nei casi in cui il presente regolamento richiede la fornitura di curve di rendimento a velocità diverse in applicazione dell’allegato II, punto 3, la documentazione tecnica indica le caratteristiche del regolatore di velocità e la velocità utilizzata per le curve suddette (in percentuale sulla velocità intrinseca). 7.   Un ventilatore al quale è aggiunto un variatore di velocità non è considerato un modello nuovo che richiede una nuova valutazione della conformità se: a) il variatore di velocità è posizionato fisicamente in modo da non interferire con il flusso d’aria; b) il variatore di velocità può essere rimosso dal ventilatore a fini di verifica senza danneggiare né l’uno né l’altro.
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