Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 1 lug 2024
Misure transitorie Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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