Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194
In vigore dal 28 giu 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2023/194
Il regolamento (UE) 2023/194 è modificato come segue:
1)
all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
«p)
specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1; 2, escluse le acque del Regno Unito della divisione 2a; da 5 a 10; 12 e 14, e nelle acque delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2; nonché nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.»
;
2)
all'articolo 55, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
squali di acque profonde elencati nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.»
;
3)
l'allegato IA, è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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