Art. 4 · Condizioni per la richiesta della notifica di arrivo

Art. 4

Condizioni per la richiesta della notifica di arrivo

In vigore dal 27 giu 2024
Condizioni per la richiesta della notifica di arrivo 1.   Le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo delle partite a condizione che il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione delle partite sia situato nel territorio dello Stato membro delle autorità competenti. 2.   La notifica di arrivo comprende: a) informazioni standardizzate che descrivano le partite con un livello di dettaglio sufficiente a consentire alle autorità competenti di identificare immediatamente e inequivocabilmente le partite, la relativa destinazione e l’uso previsto, in conformità al paragrafo 4; e b) una dichiarazione dell’operatore responsabile delle partite attestante che le informazioni di cui alla lettera a) sono veritiere e complete. 3.   L’operatore responsabile delle partite compila e inserisce per ciascuna partita la notifica di arrivo in TRACES, in una lingua ufficiale dell’Unione dello Stato membro di ingresso, per la trasmissione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione prima dell’arrivo delle partite. Uno Stato membro può tuttavia acconsentire a che una notifica sia redatta in una lingua ufficiale dell’Unione diversa da quella dello Stato membro di ingresso. 4.   La notifica di arrivo è compilata con le informazioni standardizzate riportate di seguito: a) il nome, l’indirizzo, il paese e il codice dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) del paese della persona fisica o giuridica che spedisce la partita; b) il nome del posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell’Unione; c) il nome e l’indirizzo della persona fisica o giuridica cui la partita è destinata; d) il nome, l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata; e) il nome, l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero; f) il tipo di documenti che accompagnano la partita, il loro codice unico e il paese di rilascio, se applicabile; g) i riferimenti dei documenti commerciali, se applicabile; h) la data e l’ora stimate di arrivo al punto di entrata in cui è situato il posto di controllo frontaliero; i) il paese di origine delle merci o il paese in cui sono state coltivate, raccolte o prodotte; j) il mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l’Unione e l’identificazione del mezzo di trasporto finale; k) il paese in cui le merci sono state caricate sul mezzo di trasporto finale per il viaggio verso l’Unione; l) il nome, l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti di origine e, se applicabile, il relativo numero di registrazione o di riconoscimento; m) la categoria della temperatura richiesta durante il trasporto (ambiente, di refrigerazione, di congelamento), se applicabile; n) il numero del contenitore e il numero del sigillo, se applicabile; o) l’uso previsto delle merci o la loro categoria, come specificato nei certificati ufficiali, negli attestati ufficiali, nelle dichiarazioni o nei documenti commerciali, se richiesto; p) informazioni sulla conformità delle merci; q) la destinazione prevista della partita una volta che la partita abbia lasciato il posto di controllo frontaliero, come segue: i) «per il mercato interno», nel caso in cui la partita sia destinata a essere immessa sul mercato dell’Unione; ii) «per il transito», nel caso di partite di additivi per mangimi non autorizzati di origine non animale e di prodotti fitosanitari non autorizzati destinati al transito verso un paese terzo di destinazione, con l’indicazione del nome e del codice ISO del paese terzo di destinazione e, nel caso di partite di prodotti non autorizzati che attraversano il territorio dell’Unione su strada, per ferrovia o per via navigabile, il nome del posto di controllo frontaliero di uscita situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero; iii) «per il trasferimento verso», se la partita può essere trasferita, in forza di norme nazionali, dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero, per ulteriori controlli ufficiali, con l’indicazione del nome del punto di controllo; iv) «per il successivo trasporto verso», se la partita può essere trasferita, in forza di norme nazionali, a una struttura per il successivo trasporto designata in conformità all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/2124, situata nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero, con l’indicazione dei dati di tale struttura; v) nel caso di partite di additivi per mangimi non autorizzati di origine non animale e di prodotti fitosanitari non autorizzati che non sono in transito diretto verso un paese terzo, le seguenti destinazioni di controllo in cui la partita sarà consegnata prima che lasci il territorio dello Stato membro in cui è situato il posto di controllo frontaliero: 1. un deposito doganale di cui all’articolo 240, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; 2. una struttura di deposito per la custodia temporanea di cui all’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; 3. una zona franca, se applicabile; 4. uno stabilimento del settore dei mangimi, con l’indicazione del relativo numero di registrazione o di riconoscimento; r) la descrizione delle merci della partita, basata su certificati ufficiali, attestati ufficiali, dichiarazioni o documenti commerciali, atta a consentirne l’identificazione e il calcolo delle tariffe, comprendente tutti gli elementi seguenti: i) il codice e il titolo della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e il codice della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC); ii) il peso netto in chilogrammi; iii) il peso lordo, composto dal peso netto, più i contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto; iv) il tipo e il numero complessivo di imballaggi della partita; v) il numero di lotto; vi) il tipo di prodotto, compresa l’indicazione se le merci sono destinate a essere immesse sul mercato come prodotti biologici o in conversione; vii) il numero di pezzi o il volume, a seconda dei casi. 5.   Le autorità competenti ai posti di controllo frontalieri possono aggiungere nella notifica di arrivo inserita in TRACES la documentazione scritta dei controlli ufficiali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, comprese le seguenti decisioni eventualmente adottate in merito alle partite: a) «idoneità per il mercato interno»; b) «idoneità per il trasferimento»; c) «idoneità per il successivo trasporto»; d) «idoneità per il transito»; e) «idoneità per le merci non conformi»; f) «non idoneità». 6.   Le notifiche di arrivo, che gli operatori responsabili della partita firmano in TRACES con la loro firma elettronica, recano il sigillo elettronico avanzato o qualificato delle autorità competenti.
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