Art. 7 · Fonti di dati alternative e stime

Art. 7

Fonti di dati alternative e stime

In vigore dal 27 giu 2024
Fonti di dati alternative e stime 1.   Le BCN possono ottenere dall’autorità nazionale competente le informazioni statistiche che devono essere segnalate ai sensi del presente regolamento, in particolare attraverso i dati raccolti nell’ambito del quadro istituito dalla direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), laddove tali informazioni statistiche siano trasmesse alla BCN in conformità ai meccanismi di cooperazione su base locale tra la BCN competente e l’autorità nazionale competente e purché soddisfino le condizioni sulla protezione e sull’uso delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98, in particolare il paragrafo 5. 2.   Le BCN possono stimare le informazioni statistiche da segnalare ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), sul reddito percepito sulla base delle attività del FI, utilizzando la metodologia precedentemente concordata con la BCE. 3.   Le BCN possono compilare le informazioni statistiche che devono essere segnalate ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), sulle commissioni versate dagli azionisti al FI, e della lettera d), sulle informazioni sulla classificazione del FI, dalle fonti di informazioni a loro disposizione e purché soddisfino le condizioni sulla protezione e sull’uso delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2533/98, in particolare il paragrafo 5.
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