Art. 6
Specifici obblighi di segnalazione relativi alla residenza e al settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI
In vigore dal 27 giu 2024
Specifici obblighi di segnalazione relativi alla residenza e al settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI
1. I FI segnalano informazioni statistiche sulla disaggregazione per residenza e settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI nominative emesse da FI di cui alla sezione 9 delle tabelle 1 e 2 dell’allegato I (quote/partecipazioni di FI).
2. Qualora non sia possibile individuare direttamente la disaggregazione per residenza o per settore istituzionale del titolare di quote/partecipazioni di FI nominative emessa da FI di cui al paragrafo 1, i FI segnalano le pertinenti informazioni statistiche sulla base delle informazioni disponibili.
3. Qualora non sia possibile individuare direttamente la disaggregazione per residenza o per settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI al portatore emesse da FI di cui alle tabelle 1 e 2, sezione 9 (quote/partecipazioni in FI), dell’allegato I, le informazioni statistiche pertinenti sono segnalate in conformità alle istruzioni o agli accordi stabiliti dalla BCN competente sulla base di una o più delle seguenti opzioni:
a)
i FI emittenti segnalano informazioni statistiche sulla disaggregazione per residenza e per settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni di FI al portatore, anche quando si basa sulle informazioni fornite dal soggetto che colloca le azioni/partecipazioni di FI al portatore o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, nel riacquisto o nel trasferimento delle quote/partecipazioni di FI al portatore;
b)
Le BCN possono richiedere alle IFM o agli AIF che agiscono in qualità di depositari di quote/partecipazioni di FI al portatore di segnalare informazioni statistiche sulla disaggregazione per residenza e per settore istituzionale dei titolari di tali quote/partecipazioni di tali FI al portatore, emesse da FI residenti e custodite per conto del titolare o di un altro intermediario che agisce anch’esso in qualità di depositario, qualora si applichino entrambe le seguenti condizioni:
i)
il depositario distingue le quote/partecipazioni di FI al portatore custodite per conto dei titolari dalle quote/partecipazioni di FI detenute per conto di altri depositari; e
ii)
la maggior parte delle quote/partecipazioni di FI al portatore sono custodite presso istituzioni nazionali residenti classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).
4. Le BCN possono ricavare le informazioni statistiche richieste sulle quote/partecipazioni di FI emesse da FI sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), laddove tali informazioni siano conformi ai requisiti di tempestività di cui all’ del presente regolamento e ai requisiti minimi di cui all’allegato IV del presente regolamento.
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