Art. 3
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
In vigore dal 27 giu 2024
Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nei FI residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro. Il FI stesso o, nel caso di FI privi di personalità giuridica ai sensi della legislazione nazionale, i soggetti che li rappresentano sul piano giuridico segnalano le informazioni statistiche che devono essere segnalate a norma del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, se un FI separa le proprie attività in diversi sottofondi in modo tale che le quote/partecipazioni relative a ciascun sottofondo siano garantite in maniera indipendente da attività diverse, ogni sottofondo è considerato un singolo FI.
3. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono anche gli AIF e le IFM soggetti agli obblighi di segnalazione statistica della BCE in applicazione dell’, paragrafo 3, lettera b).
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