Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 giu 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «fondo di investimento (FI)» si intende un organismo di investimento collettivo che:
a)
investe in attività finanziarie e/o non finanziarie, descritte nell’allegato II, nella misura in cui abbia per scopo l’investimento di capitali raccolti presso piccoli investitori e investitori professionali; e
b)
è costituito conformemente al diritto dell’Unione o a quello nazionale assumendo:
i)
forma legale contrattuale dei fondi comuni di investimento gestiti da società di gestione;
ii)
forma di «trust», come «unit trust»;
iii)
forma societaria, come società di investimento; oppure
iv)
ogni altra analoga tipologia o forma giuridica.
Ai fini del presente regolamento, sono considerati FI:
—
gli organismi di investimento collettivo le cui partecipazioni o quote sono, su richiesta dei titolari, riacquistate o rimborsate direttamente o indirettamente attingendo dalle attività dell’organismo; e
—
gli organismi di investimento collettivo che hanno un numero fisso di quote emesse e i cui azionisti devono acquistare o vendere le quote esistenti quando accedono o abbandonano il fondo.
Ai fini del presente regolamento, non sono considerati FI:
—
fondi pensione come definiti all’ del regolamento (UE) 2018/231 della Banca centrale europea (BCE/2018/2) (10);
—
i fondi comuni monetari (FCM), come definiti all’ del regolamento (UE) 2021/379della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (11);
2)
per «residente» si intende stabilito nel territorio di uno Stato membro. Un soggetto giuridico è stabilito nel territorio di uno Stato membro nel quale è autorizzato, registrato o ha la propria sede legale. Se un soggetto giuridico è privo di personalità giuridica, esso è stabilito nel luogo in cui è domiciliato, tenuto conto dello Stato membro il cui sistema giuridico disciplina la creazione e il permanere in esistenza del soggetto.
3)
per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nel quale il FI è residente;
4)
per «informazioni titolo per titolo» si intendono le informazioni disaggregate per singoli titoli;
5)
per «quote/partecipazioni di FI» si intendono le quote o partecipazioni, incluse quelle in forma di capitale proprio, emesse da FI compresi nell’elenco dei FI a fini statistici e comprese le quote/partecipazioni di FI nominative e le quote/partecipazioni di FI al portatore.
6)
per «quote/partecipazioni di FI nominative» si intendono quelle quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni, incluse le informazioni sulla residenza e sul settore del titolare;
7)
per «quote/partecipazioni di FI al portatore» si intende una delle seguenti definizioni:
a)
quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, non contengono una registrazione dell’identità dei titolari di tali quote/partecipazioni;
b)
quote/partecipazioni di FI che, in conformità alla legislazione nazionale, contengono una registrazione dell’identità dei titolari di tale quote/partecipazioni, ma che non contengono informazioni sulla residenza e sul settore istituzionale del titolare;
8)
per «istituzione finanziaria monetaria» (IFM) si intende un’«istituzione finanziaria monetaria (IFM)» come definita all’, paragrafo 1), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);
9)
per «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» (AIF) si intendono gli «altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione» quali definiti ai paragrafi da 2.86 a 2.94 dell’allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (12) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) quali definite al paragrafo 2.90 di tale allegato;
10)
per «depositario» si intende un ente appartenente al settore delle «società finanziarie» come definito al paragrafo 2.55 dell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 e che si occupa della custodia e dell’amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, compresi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie collaterali, come specificato nella sezione B, punto 1), dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13)
11)
per «organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari» (OICVM) si intendono gli «organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari» di cui all’, punto (2), della direttiva (CE) n. 2009/65 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
12)
per «FI che non sono OICVM» si intendono i FI che non sono OICVM secondo la definizione di cui al punto 11).
Storico versioni
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