Art. 13 · Verifica e raccolta obbligatoria

Art. 13

Verifica e raccolta obbligatoria

In vigore dal 27 giu 2024
Verifica e raccolta obbligatoria Le BCN esercitano il diritto di verificare o raccogliere in modo coattivo le informazioni che FI, AIF e IFM sono tenuti a fornire in conformità al presente regolamento, salvo il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un ente incluso tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e di revisione definiti nell’allegato IV.
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