Art. 11
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
In vigore dal 27 giu 2024
Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione
1. FI, AIF e IFM adempiono agli obblighi di segnalazione statistica a cui sono tenuti nel rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione, di cui all’allegato IV.
2. Le BCN definiscono e attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Se del caso, le BCN possono stabilire meccanismi di cooperazione locale con le autorità nazionali competenti. Le BCN assicurano che tali meccanismi di segnalazione e di cooperazione locale forniscano le informazioni statistiche richieste e consentano un’accurata verifica del rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione di cui all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1988:oj#art-11