Art. 3 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834

Art. 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834

In vigore dal 27 giu 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato: 1) all', i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il tasso di conversione del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente è il seguente: Riso semigreggio Riso lavorato Riso a grani tondi 1 0,775 Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 0,69 Altro riso 1 0,7325 3.   Il tasso di conversione del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente è il seguente: Riso lavorato Riso semilavorato Riso a grani tondi 1 1,065 Riso a grani medi o riso a grani lunghi 1 1,072 Altro riso 1 1,06849 »; 2) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   In deroga alle aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune, il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (frumento (grano) tenero destinato alla semina), ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di qualità alta, non destinato alla semina), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, diminuito del prezzo cif all'importazione determinato conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio all'importazione, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti derivati dai cereali originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia soggetti all'applicazione delle aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.» ; 3) all'articolo 16, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'importo di tale dazio all'importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tra la fissazione di due dazi, la Commissione pubblica sul proprio sito internet gli elementi presi in considerazione per il calcolo.».
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