Art. 7 · Difesa nazionale

Art. 7

Difesa nazionale

In vigore dal 24 giu 2024
Difesa nazionale 1.   Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell', paragrafo 1, 4 o 7, o dell', paragrafo 1, 2 o 5, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. 2.   Ai fini dell’, paragrafi 14 e 15, e dell’, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente. Ai fini dell’, paragrafi 14 e 15, e dell’, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono esentare piani e progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora uno Stato membro applichi tale esenzione, esso mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l’impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.
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