Art. 21 · Comunicazioni

Art. 21

Comunicazioni

In vigore dal 24 giu 2024
Comunicazioni 1.   Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla Commissione: a) la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12; b) l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell', paragrafo 13; c) le barriere di cui all' che sono state rimosse; e d) il loro contributo all'impegno di cui all'. 2.   Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e successivamente almeno ogni sei anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA: a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13; b) informazioni circa: i) l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat o gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell', paragrafo 13; ii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell', paragrafo 13, nel garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio; iii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell', paragrafo 13, nel garantire che il conseguimento degli obiettivi di cui agli non sia compromesso; c) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell', comprese, nel caso dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell', paragrafo 1, lettere h) e i), mappe georeferenziate; d) l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui agli e all', paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziata; e) l'inventario aggiornato delle barriere di cui all', paragrafo 1; f) informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all', paragrafo 3, lettera u), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale. 3.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica, la Commissione è assistita dall'AEA. 4.   Entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell', paragrafo 8. 5.   Entro il 30 giugno 2032 e successivamente ogni sei anni, l'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'AEA può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell' della direttiva 92/43/CEE, dell' della direttiva 2000/60/CE, dell' della direttiva 2009/147/CE e dell' della direttiva 2008/56/CE. 6.   A decorrere dal 19 agosto 2029 e successivamente ogni sei anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. 7.   Entro il 19 agosto 2025 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente: a) una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento; b) una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 13 e conseguire l'obiettivo di cui all', paragrafo 2; c) un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento; d) se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027. 8.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024.
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