Art. 18 · Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini

Art. 18

Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini

In vigore dal 24 giu 2024
Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini 1.   Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino includono misure di conservazione da adottare nel quadro della PCP si avvalgono pienamente degli strumenti ivi previsti. 2.   Se i piani nazionali di ripristino includono misure che richiedono la presentazione di una raccomandazione comune mediante la procedura di regionalizzazione di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri che preparano tali piani, tenuto conto dei termini di cui all' del presente regolamento, avviano tempestivamente consultazioni con gli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto interessati da tali misure e con i pertinenti consigli consultivi a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per consentire un accordo tempestivo sulle eventuali raccomandazioni comuni e la loro presentazione. A tal fine, nel piano nazionale di ripristino includono anche il calendario stimato della consultazione e della presentazione delle raccomandazioni comuni. 3.   La Commissione agevola e monitora i progressi compiuti nella presentazione di raccomandazioni comuni nell'ambito della PCP. Gli Stati membri presentano le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all' al più tardi 18 mesi prima del rispettivo termine. 4.   In assenza di raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo in merito alle misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale dell'Unione di cui all' del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può avvalersi appieno degli strumenti di cui all', paragrafo 4, di tale regolamento, se del caso alle condizioni ivi stabilite.
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