Art. 14
Preparazione dei piani nazionali di ripristino
In vigore dal 24 giu 2024
Preparazione dei piani nazionali di ripristino
1. Ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 e contribuire agli obiettivi dell'Unione di cui all', tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
2. Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui agli , tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all', paragrafi 1 e 4, e all', paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all', paragrafo 7, e all', paragrafo 5, presenti negli ecosistemi contemplati dall'. La quantificazione si basa, tra l'altro, sulle informazioni seguenti:
a)
per ciascun tipo di habitat:
i)
la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;
ii)
la superficie dell'habitat che non è in buono stato;
iii)
la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;
iv)
le zone più adatte al ristabilimento dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;
b)
la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per raggiungere il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte a ristabilire questi habitat, e la connettività necessaria tra di loro affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici, le esigenze concorrenti degli habitat e delle specie e la presenza di terreni agricoli ad alto valore naturalistico.
Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all', paragrafo 1, lettera a), e all', paragrafo 1, lettera a), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali è conosciuto lo stato del tipo di habitat.
Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all', paragrafo 1, lettera b), e all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali lo stato del tipo di habitat è conosciuto o deve essere conosciuto a norma dell', paragrafo 9, e dell', paragrafo 7.
Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all', paragrafo 2, individua le percentuali di cui a tale articolo.
Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all', paragrafo 5, e all', paragrafo 3, individua le percentuali inferiori fissate a norma di tali articoli.
3. Per quanto riguarda il gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II, gli Stati membri fissano la percentuale di cui all', paragrafo 1, lettera d).
4. Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all' per tutte le loro città, piccole città e sobborghi.
La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende:
a)
l'intera città o piccola città e sobborgo; o
b)
parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.
Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole città e sobborghi, rispettivamente.
5. Entro il 2030 gli Stati membri fissano, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci basati sulle evidenze scientifiche più recenti, sul quadro di riferimento di cui all', paragrafo 10, e, se disponibile, sul quadro di riferimento di cui all', paragrafo 11, livelli soddisfacenti per:
a)
le popolazioni di impollinatori di cui all', paragrafo 1, e per l’indicatore di cui all', paragrafo 2;
b)
ciascuno degli indicatori scelti di cui all', paragrafo 2;
c)
ciascuno degli indicatori scelti di cui all', paragrafo 3;
d)
gli spazi verdi urbani di cui all', paragrafo 2; e
e)
la copertura della volta arborea urbana di cui all', paragrafo 3.
6. Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.
7. Entro il 19 agosto 2025 ciascuno Stato membro può elaborare una metodologia per integrare la metodologia di cui all'allegato IV, al fine di monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo comune di cui alla descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al suddetto allegato. La Commissione fornisce orientamenti sul quadro per l'elaborazione di tali metodologie entro il 19 settembre 2024.
8. Gli Stati membri determinano, se del caso, la riduzione della portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo di cui all', paragrafo 4, quinto comma.
9. Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:
a)
i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all' del regolamento (UE) 2018/1999;
b)
la loro strategia a lungo termine di cui all' del regolamento (UE) 2018/1999;
c)
l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui all' della direttiva (UE) 2018/2001.
10. Gli Stati membri individuano sinergie con l'agricoltura e la silvicoltura. Individuano inoltre le pratiche agricole e forestali esistenti, compresi gli interventi della PAC, che contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento.
11. L'attuazione del presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare eventuali finanziamenti nell'ambito della PAC, della PCP o di altri programmi e strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027.
12. Gli Stati membri possono promuovere l'impiego di regimi di sostegno privati o pubblici a vantaggio dei portatori di interessi che attuano le misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12, compresi gestori e proprietari di terreni, agricoltori, silvicoltori e pescatori.
13. Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione per le energie rinnovabili e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurano che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione.
14. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi seguenti:
a)
le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
b)
i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
c)
le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di alluvioni istituiti a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (47);
d)
se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
e)
i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;
f)
le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all' della convenzione sulla diversità biologica;
g)
se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della PCP;
h)
i piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.
15. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri tengono conto anche dei progetti relativi a materie prime strategiche o critiche ove riconosciuti dal diritto dell'Unione.
16. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri:
a)
possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti;
b)
mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate;
c)
possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione; se del caso, si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.
17. Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri o in cui gli Stati membri condividono una regione o sottoregione marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE.
18. Ove possibile e opportuno, ai fini della preparazione e dell'attuazione di piani nazionali di ripristino, in relazione al ripristino e al ristabilimento degli ecosistemi marini, gli Stati membri possono utilizzare le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti.
19. Qualora individuino un problema che possa impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente, se del caso, agli Stati membri, alla Commissione o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e delle possibili misure, in vista dell'esame e dell'eventuale adozione.
20. Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, compresi tutti i pertinenti portatori di interessi, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE.
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