Art. 10 · Ripristino delle popolazioni di impollinatori

Art. 10

Ripristino delle popolazioni di impollinatori

In vigore dal 24 giu 2024
Ripristino delle popolazioni di impollinatori 1.   Gli Stati membri, mettendo in atto tempestivamente misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all', paragrafo 5. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati che stabiliscono tale metodo entro il 19 agosto 2025. 3.   Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici per tutti gli ecosistemi, per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1. 4.   Quando utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il loro territorio. Gli Stati membri promuovono la scienza dei cittadini nella raccolta dei dati di monitoraggio, ove opportuno, e forniscono risorse adeguate per lo svolgimento di tali compiti. 5.   La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, coordinano, conformemente ai rispettivi mandati, le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati membri, su richiesta, per sostenerli nell'adempimento dei rispettivi obblighi a norma del presente articolo. A tal fine la Commissione istituisce, tra l'altro, un’apposita unità operativa e diffonde le informazioni e le competenze pertinenti agli Stati membri in modo coordinato.
Storico versioni

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