Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2024
Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato: 1) l', paragrafo 2, è così modificato: «2.   Per ciascuna delle categorie di prodotti in esame e ad eccezione delle categorie di prodotti 7, 8, 17 e 25a, una parte di ciascun contingente tariffario è assegnata ai paesi specificati nell'allegato IV.» ; 2) l', paragrafo 3, è così modificato: «3.   La parte restante di ciascun contingente tariffario e il contingente tariffario per le categorie di prodotti 7, 8, 17 e 25a sono assegnati »per ordine di arrivo«, sulla base di un contingente tariffario stabilito in maniera uguale per ciascun trimestre del periodo di imposizione.» ; 3) l', paragrafo 5, è così modificato: «5.   Se il contingente tariffario pertinente di cui al paragrafo 2 viene esaurito per un paese specifico, le importazioni da tale paese per alcune categorie di prodotti possono essere effettuate nel contesto della parte residua del contingente tariffario per la medesima categoria di prodotti. Questa disposizione si applica soltanto durante l'ultimo trimestre di ciascun anno di applicazione del contingente tariffario definitivo. Per le categorie di prodotti 3B, 14, 16, 20 e 26 non sarà consentito alcun ulteriore accesso alla parte residua del contingente tariffario. Per le categorie di prodotti 2, 3A, 4A, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25B, 27 e 28 sarà consentito solo l'accesso a un volume specifico nell'ambito del volume del contingente tariffario inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre. Nelle categorie di prodotti 1 e 4B nessun paese esportatore può utilizzare, da solo, più del 30 % del volume del contingente tariffario residuo inizialmente disponibile nell'ultimo trimestre di ogni anno di applicazione delle misure.» ; 4) all' è aggiunto il paragrafo 7: «7.   Ai paesi che importano attraverso il contingente »Altri paesi« nelle categorie di prodotti 1 e 16 è applicabile un volume massimo di importazioni pari al 15 % per paese del contingente in franchigia doganale disponibile all'inizio del trimestre di cui all'allegato IV.1 del presente regolamento. Il volume massimo di importazioni si applica ai paesi che non dispongono di un contingente specifico per paese ed è applicabile in tutti i trimestri.» ; 5) all', paragrafo 2, la seconda frase è soppressa; 6) l'articolo 6, paragrafo 2, è soppresso; 7) all'articolo 10, il secondo comma è così modificato: «Esso si applica fino al 30 giugno 2026.»; 8) l'allegato IV è modificato dall'allegato I del presente regolamento; 9) l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2024; 10) l'allegato III.2 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 2023 fino al 30 giugno 2024.
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