Art. 1
In vigore dal 24 giu 2024
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
1)
all' sono inserite le lettere seguenti:
«z sexies)
“organizzazione non governativa”: entità od organizzazione autonoma volontaria istituita per conseguire le finalità sostanzialmente senza scopo di lucro dei suoi fondatori o membri;
z septies)
“operazione di trasbordo”:
i)
trasbordo da nave a nave, consistente in un'operazione simultanea di scarico e ricarica (reloading) con trasferimento diretto da una nave di gas naturale liquefatto a un'altra nave di gas naturale liquefatto; o
ii)
trasbordo da nave a terra e ricarica (reloading), comprendenti attività quali lo scarico di gas naturale liquefatto da una nave al serbatoio di un terminale, lo stoccaggio di gas naturale liquefatto nel serbatoio e la ricarica (reloading) su una nave; tali attività possono essere commercializzate come singoli servizi o pacchetti di servizi.»
;
2)
all', paragrafo 4, lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;»
;
3)
all'articolo 2 bis, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;»
;
3)
all'articolo 3 bis, paragrafo 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a)
acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operanti nel settore dell'energia in Russia, inclusi i progetti in corso per la produzione di gas naturale liquefatto;»
;
4)
all'articolo 3 quater, è inserito il paragrafo seguente:
«6 septies. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui al codice NC 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, che sono fisicamente situati nell'Unione dal 25 giugno 2024 a fini di manutenzione o riparazione, o la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi ovvero la fornitura di assicurazione o riassicurazione o di finanziamenti o assistenza finanziaria, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario al funzionamento del progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) per garantire la sicurezza energetica del Giappone.»
;
6)
l'articolo 3 quinquies è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, atterrare nel territorio dell'Unione, decollare dal territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione. Il divieto di cui presente paragrafo si applica altresì a qualsiasi altro aeromobile utilizzato per un volo non di linea e per il quale una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russo sia in grado di stabilire di fatto il luogo o l'orario di decollo o atterraggio. Il divieto di cui al presente paragrafo non si applica agli aeromobili con numero massimo di quattro posti a sedere e massa massima al decollo non superiore a 2 000 kg se utilizzati per voli privati, non aziendali, effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione a fini ricreativi in vista del rilascio di licenze di pilota privato e relative abilitazioni mediante erogatori di formazione dell'Unione.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Fatto salvo il paragrafo 5, gli operatori aerei forniscono, per i voli non di lineale informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto del paragrafo 1, comprese, tra le altre informazioni, le seguenti:
a)
informazioni credibili ed esaurienti sul titolare effettivo dell'aeromobile e, se del caso, della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo che in ultima istanza noleggia l'aeromobile; e
b)
una dichiarazione generale, la lista dei passeggeri e altri documenti ufficiali in cui figurino il nome completo, la data di nascita, il luogo di nascita e la cittadinanza di ciascun passeggero e di ciascun componente dell'equipaggio, qualora sussistano fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto di cui al paragrafo 1, sulla base di fattori quali l'itinerario e l'origine del volo o informazioni sull'operatore interessato.
Le informazioni sono fornite su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di partenza, destinazione o sorvolo.
Le informazioni sono fornite prima dell'atterraggio nel territorio dell'Unione, del decollo dal territorio dell'Unione o del sorvolo del territorio dell'Unione, entro un termine stabilito dalle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente paragrafo è effettuato in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.
(*1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"
7)
l'articolo 3 sexies bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato dare accesso, dopo il 16 aprile 2022, ai porti situati nel territorio dell'Unione e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiuse situate nel territorio dell'Unione alle navi registrate sotto la bandiera della Russia — cui è fatto altresì divieto di accedere a tali porti e chiuse —, tranne se l'accesso alla chiusa è volto all'uscita dal territorio dell'Unione.»
;
b)
al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
una nave che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali, incluse le riproduzioni di navi storiche;»
;
c)
al paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 quater. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera russa alla bandiera di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che la nave:
a)
era stata dichiarata abbandonata a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022;
b)
era stata oggetto di vendita forzata da parte delle autorità nazionali competenti di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022; e
c)
era fisicamente situata nel territorio di uno Stato membro al momento della vendita forzata.»
;
e)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater entro due settimane dal rilascio.»
;
8)
all'articolo 3 octies, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XVII alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»
;
9)
l'articolo 3 decies è così modificato:
a)
il paragrafo 3 quater è sostituito dal seguente:
«3 quater. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'allegato XXI o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»
;
b)
il paragrafo 2 quater bis è soppresso;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 quater sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'importazione o il trasferimento di beni fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore del divieto in relazione a tali beni, di cui ai codici NC 8471, 8523, 8536 e 9027, elencati nell'allegato XXI, o la prestazione dell'assistenza tecnica e finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono componenti di dispositivi medici e sono introdotti nell'Unione a fini di riparazione, di manutenzione o di restituzione di componenti difettosi.
3 quater septies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 28042910 e 284540, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 settembre 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis ter, 3 quater e 3 sexies entro due settimane dal rilascio.»
;
10)
l'articolo 3 duodecies è così modificato:
a)
il paragrafo 3 bis bis è soppresso;
b)
al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»
;
c)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«3 bis quinquies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'allegato XXIII quater, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 settembre 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3 bis sexies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2602, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 luglio 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
3 bis septies. Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 8481 80 e 8708 99, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 26 dicembre 2024, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»
;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»
;
e)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«5 quinquies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui ai codici NC 3917, 8421, 8471, 8523, 8536 e 8544 elencati nell'allegato XXIII, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari a fini di manutenzione o riparazione di dispositivi medici.
5 sexies. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8414 90 e 9026 elencati nell'allegato XXIII, che sono fisicamente situati nell'Unione dal 25 giugno 2024 a fini di manutenzione o riparazione, o la prestazione della relativa assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi ovvero la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario al funzionamento del progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) per garantire la sicurezza energetica del Giappone.»
;
f)
il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:
«5 bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei seguenti beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Russia:
a)
beni che rientrano nel codice NC 8417 20;
b)
oggetti di rubinetteria che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria;
c)
tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm.»
;
g)
è inserito il paragrafo seguente:
«5 bis bis. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nel codice NC 3917 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati esclusivamente per la produzione di prodotti alimentari destinati al consumo umano in Russia.»
;
h)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis, 5 bis bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»
;
11)
all'articolo 31 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 ter. È fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell'Unione, di proprietà per almeno il 25 % di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo russi, di diventare un'impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche se in transito.
1 quater. A decorrere dal 26 luglio 2024, è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita nell'Unione dopo l’8 aprile 2022, di proprietà per il 25 % o oltre di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russi, di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito.
1 quinquies. Le imprese di trasporto su strada stabilite nell’Unione forniscono, su richiesta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono stabilite, informazioni sul loro assetto proprietario a tale autorità nazionale.
2 bis. I paragrafi 1 ter e 1 quater non si applicano alle imprese di trasporto su strada stabilite nell'Unione di proprietà per almeno il 25 % di cittadini russi che sono anche cittadini di uno Stato membro o che sono titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.»
;
12)
l'articolo 3 septdecies è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1o settembre 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A e B, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.
Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte C, trasformati in un paese terzo, che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno, il divieto di cui al presente paragrafo si applica a decorrere dalla data decisa dal Consiglio in base a una proposta presentata sulla base dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»
;
b)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'Unione sono presentati senza ritardo, unitamente alla documentazione che ne attesta l'origine, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10.»
;
c)
il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.
A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«11. I divieti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, se tali prodotti erano fisicamente situati nell'Unione prima della data di applicazione del rispettivo divieto ed è stato successivamente esportato in un paese terzo diverso dalla Russia.
Al momento dell'importazione nell'Unione, gli importatori forniscono prove del fatto che i prodotti erano fisicamente situati nell'Unione o un certificato, basato su una dichiarazione dei quantitativi presentati che l'autorità specificata all'allegato XXXVIIIB ha rilasciato prima dell'esportazione dall'Unione.
12. I divieti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, se tali prodotti erano fisicamente situati sono stati lucidati o lavorati in un paese terzo diverso dalla Russia prima della data di applicazione del rispettivo divieto.
Al momento dell'importazione nell'Unione, gli importatori forniscono prove del fatto che i prodotti erano stati inizialmente importati nel paese terzo prima della data di applicazione del rispettivo divieto per i prodotti di cui ai codici NC 7102 10 00, 7102 31 00 e 7104 21 00. Per i prodotti di cui ai codici NC 7102 39 00 e 7104 91 00 e per i prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte C, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del fatto che la fase finale di trasformazione o lavorazione dei prodotti è avvenuta nel paese terzo o che i prodotti erano fisicamente ubicati allo stato trasformato o lavorato nel paese terzo prima della data di applicazione del rispettivo divieto.
13. I divieti di cui ai paragrafi 4 e 5 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte C, fabbricati anteriormente al 1o settembre 2024, e ai servizi connessi, se tali prodotti sono stati temporaneamente importati nell'Unione da un paese o territorio terzo diverso dalla Russia ovvero importato dopo l'esportazione temporanea in un paese o territorio terzo diverso dalla Russia, a condizione che siano stati vincolati al regime doganale di ammissione temporanea, perfezionamento attivo, perfezionamento passivo o esportazione temporanea al momento dell'ingresso nell'Unione o dell'uscita dall'Unione.»
;
13)
sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 3 novodecies
1. È vietato fornire servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell’Unione ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione al divieto di cui al paragrafo 1.
3. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare servizi di ricarica (reloading) ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, se tale ricarica è necessaria per il trasporto verso uno Stato membro e tale Stato membro ha confermato che il trasbordo è effettuato onde garantire l'approvvigionamento energetico in tale Stato membro.
4. Per garantire il rispetto dei divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono stabilire norme e orientamenti a livello nazionale. Tali norme e orientamenti comprendono obblighi rafforzati in materia di dovuta diligenza, in particolare per l'identificazione dei servizi di ricarica (reloading) forniti ai fini delle operazioni di trasbordo, tenendo conto delle specificità del quadro normativo nazionale applicabile agli impianti di gas naturale liquefatto, delle precedenti pratiche commerciali degli shipper, del tempo che intercorre tra lo scarico e la ricarica (reloading), delle indicazioni di collegamenti commerciali diretti tra lo scarico e la ricarica (reloading), compreso l'acquisto di nuovi pacchetti di servizi di scarico e ricarica (reloading), nonché del paese di registrazione degli operatori economici interessati.
5. Le autorità competenti informano la Commissione, al più tardi entro il 26 dicembre 2024, delle norme e degli orientamenti stabiliti a norma del presente paragrafo o del fatto che non intendono stabilire tali norme.
6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano fino al 26 marzo 2025 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
7. Le persone giuridiche che effettuano operazioni di scarico di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia informano entro il 26 luglio 2024 e successivamente su base mensile l'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati di tutte le operazioni di scarico e di tutte le importazioni nell'Unione di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.
Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni ricevute.
8. Il paragrafo 2 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio o di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
9. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai servizi di ricarica (reloading) necessari per il bunkeraggio di navi alimentate a gas naturale liquefatto.
10. La Commissione monitora i flussi, i mercati e i prezzi del gas naturale liquefatto, la competitività dell'Unione e la quota delle importazioni di gas naturale liquefatto russo sul totale delle importazioni di energia dell'Unione. Riferisce al Consiglio in caso di sviluppi importanti connessi ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 e al più tardi entro il 26 giugno 2025. Il Consiglio tiene conto di tali relazioni in vista del riesame delle misure restrittive.
11. In caso di sviluppi importanti connessi ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 che incidono sui flussi, sui mercati e sui prezzi del gas naturale liquefatto, sulla competitività dell'Unione o sulla quota delle importazioni di gas naturale liquefatto russo sul totale delle importazioni di energia dell'Unione, la Commissione propone misure di attenuazione al Consiglio, accompagnate da una valutazione del loro impatto.
Articolo 3 vicies
1. Per quanto riguarda le navi elencate nell'allegato XLII, è fatto divieto, direttamente o indirettamente, di:
a)
dare accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell'Unione, e a quelle navi di accedervi;
b)
importare nell'Unione, acquistare o trasferire la nave;
c)
vendere, fornire, incluso per fini di noleggio, o esportare la nave;
d)
esercitare o equipaggiare la nave;
e)
fornire servizi di registrazione della bandiera, classificazione, ispezione e certificazione a beneficio della nave;
f)
fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale;
g)
fornire assistenza tecnica e altri servizi, compresi servizi di bunkeraggio, approvvigionamento della nave, cambio dell'equipaggio, carico e scarico, parabordo e rimorchio a beneficio della nave; e
h)
effettuare trasbordi da nave a nave o qualsiasi altro trasferimento del carico con la nave o appaltare servizi dalla nave.
2. L'allegato XLII comprende le navi che:
a)
trasportano beni e tecnologie impiegati nel settore della difesa e della sicurezza da o verso la Russia, per un uso in Russia o per la condotta della guerra della Russia in Ucraina;
b)
trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;
c)
sono esercitate in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche;
d)
sono esercitate in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell'Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente;
e)
trasportano beni originari dell'Unione o esportati dall'Unione elencati negli allegati XI, XX e XXIII del presente regolamento o beni originari della Russia o esportati dalla Russia e importati nell'Unione elencati nell'allegato XXI del presente regolamento, consentendo così alla Russia di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina;
f)
sono esercitate in modo da favorire o commettere la violazione o l'elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263;
g)
appartengono, sono noleggiate o sono esercitate da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, o sono altrimenti utilizzate a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio.
3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave di cui all'allegato XLII che necessita di assistenza sia alla ricerca di un riparo o di uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare, o per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.
4. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e g), le autorità competenti di uno Stato membro insulare possono autorizzare una nave elencata nell'allegato XLII a norma del paragrafo 2, lettera e), ad avere accesso ai porti e alle zone di ancoraggio e a ricevere i servizi di cui al paragrafo 1, lettera g), alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:
a)
i beni siano strettamente necessari per soddisfare le esigenze di base di tale Stato membro; e
b)
l'importazione di tali beni non sia altrimenti vietata a norma del presente regolamento.
5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 3 unvicies
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie e fornire, direttamente o indirettamente, servizi a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto quali terminali e impianti.
2. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di siffatti progetti relativi al gas naturale liquefatto;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a beni, tecnologie e servizi in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di siffatti progetti relativi al gas naturale liquefatto.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione fino al 26 settembre 2024 di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
Articolo 3 duovicies
1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, attraverso terminali di gas naturale liquefatto dell'Unione non connessi al sistema del gas naturale interconnesso.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano fino al 26 giugno 2024 ai contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 o ai contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non hanno effetti sulla fornitura di gas naturale liquefatto di origine russa dalla terraferma di uno Stato membro alle rispettive regioni ultraperiferiche.
Articolo 3 tervicies
1. È vietato acquistare, importare, trasferire, vendere, fornire o esportare, direttamente o indirettamente, beni del patrimonio culturale dell'Ucraina e altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, se sussistono ragionevoli motivi di sospettare che siano stati rimossi dall'Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale, in particolare se il bene costituisce parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche ucraini, o negli inventari delle istituzioni religiose ucraine.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano se è dimostrato che:
a)
il bene è stato esportato dall'Ucraina anteriormente al 1o marzo 2014; o
b)
il bene è restituito intatto al legittimo proprietario in Ucraina.»
;
14)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 bis ter
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), b) o c), che ha proposto un'azione dinanzi a un giudice russo nei confronti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'articolo 13, lettera c) o d), al fine di ottenere un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria a norma dell'articolo 248 del codice di procedura arbitrale della Federazione russa o di normativa russa equivalente, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 269/2014, di cui all'allegato XLIII.
2. alvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)
strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)
fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi:
i)
dell'articolo 11 o 11 bis del presente regolamento; o
ii)
dell'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 5 bis quater
1. A decorrere dal 25 giugno 2024 alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione e che operano al di fuori della Russia è vietato collegarsi direttamente al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS) della Banca centrale di Russia o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia.
2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell'allegato XLIV.
Nell'allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo e che, attraverso tale uso, i) aumentano la resilienza finanziaria della Russia e ii) sostengono l'elusione dei divieti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 269/2014.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 26 settembre 2024 di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XLIV prima del 24 marzo 2024 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XLIV in virtù di contratti eseguiti prima del 24 marzo 2024.
5. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;
b)
strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia, salvo se vietate a norma dell'articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies; o
c)
necessarie per l'acquisto e per l'importazione e il trasporto nell'Unione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti il cui acquisto, la cui importazione e il cui trasporto nell'Unione sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
d)
necessarie per il rimborso di un debito nei confronti di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo stabiliti nell'Unione;
e)
necessarie per il pagamento del regime pensionistico a una persona stabilita nell'Unione; o
f)
necessarie per un pagamento da parte della Jewish Claims Conference o a beneficio della stessa.
6. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle operazioni:
a)
necessarie per l'acquisto, l'esportazione, la fornitura, la vendita, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, il cui acquisto, la cui esportazione, la cui fornitura, la cui vendita, il cui trasferimento o il cui trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento e sono necessari per far fronte alla questione della sicurezza alimentare nei paesi terzi;
b)
strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)
necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.
d)
necessarie per il rimborso di un debito nei confronti di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo stabiliti nell'Unione; o
e)
che dipendono dal coinvolgimento di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato XVIII a fornire servizi bancari di corrispondenza.
f)
necessarie per effettuare il pagamento da parte di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo stabiliti nell'Unione nell'ambito di un accordo di prestito concluso da uno Stato membro.
Articolo 5 bis quinquies
1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
a)
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione, che sono enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività coinvolti in operazioni che agevolano, direttamente o indirettamente, l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, beni o tecnologie elencati negli allegati VII, XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento e armi da fuoco e munizioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, che figurano nell'elenco di cui all'allegato XLV del presente regolamento; o
b)
una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a).
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:
a)
necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi del presente regolamento;
b)
strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014;
c)
necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.»
;
15)
all'articolo 5 duodecies, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;»
;
16)
all'articolo 5 terdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) a:
a)
una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;
b)
una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a).
(*3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;"
17)
all'articolo 5 terdecies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;»
:
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«h)
al funzionamento delle camere di commercio, delle associazioni di imprese, dei centri culturali e di istruzione, degli istituti religiosi, e dei programmi di scambio accademico degli Stati membri in Russia;
i)
alle attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto o qualsiasi altro scopo, ad esempio il giornalismo indipendente o la lotta alla disinformazione, coerenti con gli obiettivi del presente regolamento in Russia;
j)
ai programmi di responsabilità storica degli Stati membri e ai programmi di sostegno alle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.»
;
18)
l'articolo 5 quindecies è così modificato:
a)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fino al 30 settembre 2024, i paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.»
;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«8 bis. I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all'uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi.»
;
c)
al paragrafo 10, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;»
;
19)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 5 vicies
1. Gli uffici per la proprietà intellettuale e altre istituzioni competenti costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o dell'Unione, non accettano:
a)
nuove domande di registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli industriali, modelli di utilità, denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia;
b)
qualsiasi richiesta o domanda presentata da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia durante le procedure di registrazione dinanzi a tali uffici per la proprietà intellettuale e uffici delle varietà vegetali in relazione a uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla lettera a).
2. Gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 (“CBE”), e nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE, si adoperano al massimo per provvedere affinché l'Ufficio europeo dei brevetti respinga le richieste di effetto unitario, ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia.
3. Gli Stati membri, in qualità di Stati aderenti alla CBE e nell'adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE, si adoperano al massimo per provvedere affinché l'Ufficio europeo dei brevetti non accetti nuove domande di registrazione di brevetti europei presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia.
4. Gli Stati membri e, ove applicabile, l'Unione, allorché agiscono a norma della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 14 luglio 1967, modificata il 28 settembre 1979 (OMPI), si adoperano al massimo per provvedere affinché la OMPI o gli uffici per la proprietà intellettuale costituiti secondo il diritto di uno Stato membro o dell'Unione, ovvero l'Ufficio europeo dei brevetti, non accettino nuove domande per tali diritti presentate da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, anche se presentate da un cittadino russo o da persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia congiuntamente a una o più persone fisiche o giuridiche non russe residenti o stabilite al di fuori della Russia.
5. I paragrafi 1 e 4 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.
Articolo 5 unvicies
1. È vietato accettare donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente:
a)
dal governo russo;
b)
da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
c)
da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui al punto a) o b); o
d)
da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al punto a), b) o c).
2. Il paragrafo 1 si applica soltanto:
a)
ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, quali definiti nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
b)
ai partiti politici e alle alleanze politiche, quali definiti nel regolamento (UE) n. 1141/2014, fatti salvi i principi fondamentali delle norme di natura costituzionale, come applicati dagli Stati membri, che disciplinano il funzionamento di tali partiti politici e alleanze politiche;
c)
alle organizzazioni non governative istituite o registrate conformemente al diritto di uno Stato membro; e
d)
ai fornitori di servizi di media, quali definiti nel regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento e del Consiglio (*6), stabiliti in uno Stato membro, fatti salvi i principi fondamentali di natura costituzionale applicati negli Stati membri relativi alla libertà di stampa e alla libertà di espressione.
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accettazione di donazioni, benefici economici o sostegno, compresi finanziamenti e assistenza finanziaria, da parte delle entità di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 2 a condizione che l'accettazione non interferisca in alcun modo con i processi democratici nell'Unione né ne mini le fondamenta democratiche, anche attraverso campagne d'influenza e la promozione di disinformazione nell'intento di compromettere l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e mediante azioni di propaganda a sostegno dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.
(*4) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1)."
(*5) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1)."
(*6) Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 14.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1083/oj).»;"
20)
l'articolo 6 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del presente regolamento e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.»
;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato.
Si presume che la divulgazione di qualsiasi documento o proposta di cui al primo commna pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.»
;
21)
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e, in conformità del diritto nazionale applicabile, possono prendere in considerazione come fattore attenuante l'autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.»
;
22)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento.»
;
23)
all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2024, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.»
;
24)
sono aggiunti gli articoli seguenti:
«Articolo 11 bis
Qualsiasi persona di cui all'articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno subito, comprese le spese legali, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), dell’articolo 11, in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.
Articolo 11 ter
1. Qualsiasi persona di cui all'articolo 13, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno subito, comprese le spese legali, che le è stato recato da persone, entità e organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), dell’articolo 11, che hanno tratto beneficio da una decisione ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, o della normativa russa ad esso collegata o equivalente, a condizione che la decisione sia illegale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento concluso tra uno Stato membro e la Russia e che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione.
2. Gli Stati membri non sono responsabili delle decisioni giudiziarie emesse in conformità del paragrafo 1 o della loro esecuzione. Gli Stati membri non si conformano alle sentenze, ai lodi arbitrali, compresi quelli tra Stati e investitori, o ad altre decisioni giudiziarie che li considerino responsabili in contrasto con la prima frase del presente paragrafo.»
;
25)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.»
;
26)
l'articolo 12 ter è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. In deroga agli nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
b)
il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato II fino al 31 dicembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.»
;
c)
al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2024 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
d)
al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2 bis. In deroga all'articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»
;
27)
l'articolo 12 octies è sostituito dal seguente:
«Articolo 12 octies
1. All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII del presente regolamento, di beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX e XXXV del presente regolamento, prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, a decorrere dal 20 marzo 2024 l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a)
all'esecuzione di contratti relativi ai beni che rientrano nei codici NC 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61, 8466 93, elencati nell'allegato XL;
b)
all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 e relativi a beni diversi da quelli di cui alla lettera a), fino al 1o gennaio 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
2 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli appalti pubblici conclusi con un'autorità pubblica di un paese terzo o con un'organizzazione internazionale.
2 ter. Gli esportatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti o stabiliti di qualsiasi appalto pubblico da essi concluso che abbia beneficiato dell'esenzione di cui al paragrafo 2 bis, entro due settimane dalla sua conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro 2 settimane dal suo ricevimento.
3. In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.»
;
28)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 12 octies bis
1. All'atto della vendita, della concessione in licenza o di qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come all'atto del riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o coperti da segreto commerciale in relazione ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento, a decorrere dal 26 dicembre 2024 le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi vietano per contratto alle controparti di paesi terzi, a cui chiedono altresì di imporre lo stesso divieto agli eventuali sublicenziatari di tali diritti di proprietà intellettuale o del segreto commerciale, di utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali o altre informazioni in relazione ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento che sono destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione, diretti o indiretti, in Russia o a un uso in Russia.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 fino al 26 giugno 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
3. In applicazione del paragrafo 1 le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che l'accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
4. Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi ne informano l'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.
5. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.
Articolo 12 octies ter
1. A decorrere dal 26 dicembre 2024, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del presente regolamento:
a)
adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia e di esportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate;
b)
mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia e di riesportazione per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, indipendentemente dal fatto che tali rischi siano stati individuati al loro livello o a quello dello Stato membro o dell'Unione.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL solamente all'interno dell'Unione o a paesi partner elencati nell'allegato VIII del presente regolamento.
3. A decorrere dal 26 dicembre 2024, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi provvedono a che le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo e che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL applichino gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
4. Il paragrafo 3 non si applica se, per motivi che non ha causato essa stessa, una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo non è in grado di esercitare il controllo sulla persona giuridica, sull'entità o sull'organismo di sua proprietà.»
;
29)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 12 nonies
Per quanto riguarda il progetto Paks II, i divieti di cui al presente regolamento non si applicano alle attività necessarie per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, a condizione che tali attività siano state notificate da persone fisiche e giuridiche, entità e organismi, entro due settimane dal loro inizio, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente articolo entro 2 settimane dal suo ricevimento.»
;
30)
l'allegato IV è sostituito conformemente all'allegato I del presente regolamento;
31)
l'allegato VII è sostituito conformemente all'allegato II del presente regolamento;
32)
l'allegato VIII è sostituito conformemente all'allegato III del presente regolamento;
33)
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
34)
l'allegato XXIII è sostituito conformemente all'allegato V del presente regolamento;
35)
è aggiunto l'allegato XXIII quater conformemente all'allegato VI del presente regolamento;
36)
l'allegato XXIX è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
37)
l'allegato XXXVI è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
38)
l'allegato XL è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
39)
è aggiunto l'allegato XLII conformemente all'allegato X del presente regolamento;
40)
è aggiunto l'allegato XLIII conformemente all'allegato XI del presente regolamento;
41)
è aggiunto l'allegato XLIV conformemente all'allegato XII del presente regolamento;
42)
è aggiunto l’allegato XLV conformemente all’allegato XIII del presente regolamento;
43)
l'allegato XXIII bis è soppresso.
Storico versioni
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