Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 2024
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: 1) all'articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi seguenti: «5 nonies.   In deroga all' del presente regolamento, e purché i fondi interessati siano stati congelati a causa dell'implicazione di una persona giuridica, un'entità o un organismo elencato nell'allegato I del presente regolamento in un trasferimento di tali fondi in veste di banca intermediaria, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Federazione russa all’Unione, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che il trasferimento di fondi: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento; b) è effettuato tramite conti presso enti creditizi o istituti non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e c) non viola l', paragrafo 2, o l’articolo 9 del presente regolamento. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. 5 decies.   In deroga all' del presente regolamento, e a condizione che il pagamento interessato sia stato congelato a seguito di un trasferimento dalla Federazione russa all'Unione avviato mediante o da una persona giuridica, un'entità o un organismo figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo di detto pagamento congelato, dopo aver accertato che il trasferimento del pagamento: a) avviene tra due persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non elencati nell'allegato I del presente regolamento; e b) non viola l', paragrafo 2, o l'articolo 9 del presente regolamento. Il presente paragrafo non si applica in relazione ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. I beneficiari del trasferimento di cui al primo comma del presente paragrafo sono unicamente cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. Può essere concessa un'autorizzazione per richiedente. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro una settimana dall'autorizzazione.» ; 2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis La persona di cui all'articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento del danno subito, anche in termini di spese legali, in conseguenza all'azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente.» ; 4) all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del presente regolamento e le sentenze pronunciate dai giudici nazionali.» ; 5) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, incluse ove opportuno le sanzioni penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e possono tenere conto, in conformità del rispettivo diritto nazionale, dell'autodenuncia di violazione delle disposizioni del presente regolamento come fattore attenuante. Gli Stati membri prevedono inoltre misure appropriate per la confisca dei proventi di tali violazioni.» ; 6) l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 16 bis 1.   Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 2.   Tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all'esecuzione delle misure di cui al presente regolamento, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tale protezione si applica alle proposte congiunte dell'alto rappresentante e della Commissione relative alla modifica del presente regolamento e a qualsiasi documento preparatorio correlato. Si presume che la divulgazione dei documenti o proposte di cui al primo comma pregiudichi la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni internazionali.».
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