Art. 3 · Trasmissione delle informazioni da parte della Commissione allo o agli Stati membri interessati

Art. 3

Trasmissione delle informazioni da parte della Commissione allo o agli Stati membri interessati

In vigore dal 21 giu 2024
Trasmissione delle informazioni da parte della Commissione allo o agli Stati membri interessati 1.   Se dalla verifica svolta ai sensi dell’ risulta che le informazioni fornite dal consumatore o altra parte interessata riguardano una questione inerente alla sicurezza dei prodotti, la Commissione le trasmette senza indebito ritardo allo o agli Stati membri seguenti: a) quello in cui risiede o, se del caso, si trova il consumatore o altra parte interessata che ha presentato le informazioni; b) quello in cui il prodotto è stato acquistato, se del caso; c) quello in cui è stabilito il responsabile del prodotto ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/1020 o dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988, o, se del caso, il rilevante fornitore di un mercato online. 2.   La Commissione informa il consumatore o altra parte interessata della sua azione e, se del caso, dello o degli Stati membri a cui ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione progetta il portale Safety Gate in modo che tutti gli altri Stati membri abbiano accesso alle informazioni fornite dal consumatore o altra parte interessata nel momento in cui esse vengono trasmesse allo o agli Stati membri interessati conformemente al paragrafo 1.
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