Art. 1
Informazioni che devono essere presentate dai consumatori e dalle altre parti interessate
In vigore dal 21 giu 2024
Informazioni che devono essere presentate dai consumatori e dalle altre parti interessate
1. La Commissione progetta il portale Safety Gate affinché i consumatori e le altre parti interessate possano segnalarle prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori e possano fornire le seguenti informazioni:
a)
elementi che identifichino il prodotto che può presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
b)
ogni dato disponibile sulla catena di fornitura del prodotto in questione, in particolare l’operatore economico o il fornitore di un mercato online attraverso cui il prodotto è stato acquistato e il loro paese di stabilimento, e, se del caso, il responsabile del prodotto ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2019/1020 o dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/988;
c)
elementi a sostegno del sospetto rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori posto dal prodotto, comprese, ove rilevante, la descrizione e le circostanze dell’incidente e la descrizione delle lesioni o altri danni insorti;
d)
il loro Stato membro di residenza o lo Stato membro in cui si trovano;
e)
il loro nome e i loro recapiti;
f)
ogni informazione sui contatti diretti avuti dal consumatore o altra parte interessata con l’operatore economico pertinente o il fornitore di un mercato online.
2. La Commissione progetta il portale Safety Gate in modo da evitare o ridurre al minimo un eventuale uso improprio o minacce alla sua sicurezza tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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