Art. 87
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 13 giu 2024
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Salvo diversamente disposto nel paragrafo 2, esso si applica a decorrere dal 7 agosto 2027.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui all’, paragrafo 4, e gli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 7, all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 7, e all’, paragrafo 4, a decorrere dal 6 agosto 2024.
L’ e l’, paragrafo 1, lettera b), si applicano dal 7 agosto 2024.
L’, l’, paragrafi da 3, 4 e 5, e l’, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 7 agosto 2028.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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