Art. 86 · Valutazione

Art. 86

Valutazione

In vigore dal 13 giu 2024
Valutazione Entro l’8 agosto 2029 la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento, elabora una relazione di valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi dello stesso e ne presenta le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La relazione di valutazione comprende una valutazione dell’attuazione dell’. Ai fini della relazione di valutazione, la Commissione utilizza dati aggregati e anonimizzati e informazioni raccolte dalle autorità competenti per le SoHO e dai dati e dalle informazioni trasmessi alla piattaforma UE per le SoHO. Gli Stati membri forniscono alla Commissione ulteriori informazioni nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato ai fini dell’elaborazione di tale relazione di valutazione, incluse informazioni sulle condizioni di indennizzo dei donatori di SoHO a norma dell’. La relazione di valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
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