Art. 75
Riservatezza
In vigore dal 13 giu 2024
Riservatezza
1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento o nella normativa nazionale in materia di riservatezza, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 1049/2001, ciascuna parte interessata dall’applicazione del presente regolamento rispetta la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nello svolgimento dei propri compiti, al fine di proteggerel’efficace attuazione del presente regolamento, in particolare ai fini delle autorizzazioni, delle ispezioni, delle indagini o dei controlli svolti dalla Commissione.
2. Le informazioni e i dati possono essere scambiati in via riservata tra le autorità competenti per le SoHO e tra queste ultime e la Commissione, e non sono divulgate senza il preventivo accordo delle autorità competenti per le SoHO che hanno trasmesso tali informazioni.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano i diritti e gli obblighi della Commissione, degli Stati membri e delle autorità competenti per le SoHO in materia di scambio delle informazioni e di diffusione delle allerte, né gli obblighi delle persone di fornire informazioni conformemente al diritto penale nazionale.
4. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare informazioni riservate con le autorità di regolamentazione di paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza a livello bilaterale o multilaterale nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato ai fini della protezione della salute umana.
5. Fatta salva la normativa nazionale relativa alla pubblicazione dell’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO, le autorità competenti possono pubblicare o mettere altrimenti a disposizione del pubblico l’esito delle attività di sorveglianza sulle SoHO riguardanti singoli enti SoHO, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
all’ente SoHO in questione è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l’autorità competente per le SoHO intende pubblicare o mettere altrimenti a disposizione del pubblico prima della loro pubblicazione o diffusione, tenendo conto dell’urgenza della situazione;
b)
le informazioni o i dati pubblicati o altrimenti messi a disposizione del pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall’ente SoHO in questione o sono pubblicati o diffusi unitamente a tali osservazioni;
c)
le informazioni o i dati in questione sono messi a disposizione nell’interesse della protezione della salute pubblica e sono proporzionati alla gravità, alla portata e alla natura del rischio associato;
d)
le informazioni o i dati messi a disposizione del pubblico non pregiudicano inutilmente la tutela dei diritti legali dell’ente SoHO o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica;
e)
le informazioni o i dati messi a disposizione del pubblico non pregiudicano la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.
6. Per quanto riguarda le informazioni o i dati che, per loro natura, sono coperti da segreto professionale e sono ottenuti dalle autorità competenti per le SoHO nello svolgimento di attività di sorveglianza sulle SoHO, le autorità competenti per le SoHO possono pubblicare o mettere tali informazioni o dati a disposizione del pubblico, fatta salva la normativa nazionale, solo se sono soddisfatte lecondizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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