Art. 72
Assistenza da parte dell’Unione
In vigore dal 13 giu 2024
Assistenza da parte dell’Unione
1. Al fine di agevolare il soddisfacimento dei requisiti di cui al presente regolamento, la Commissione ne sostiene l’attuazione:
a)
provvedendo alle funzioni di segretariato e fornendo sostegno tecnico, scientifico e logistico all’SCB e ai suoi gruppi di lavoro;
b)
finanziando i controlli svolti dalla Commissione negli Stati membri, compresi i costi degli esperti degli Stati membri che assistono la Commissione;
c)
fornendo finanziamenti a titolo dei pertinenti programmi dell’Unione a sostegno della salute pubblica al fine di:
i)
sostenere il lavoro di collaborazione tra le autorità competenti per le SoHO e le organizzazioni che rappresentano gruppi di enti SoHO e professionisti che si occupano di SoHO con l’obiettivo di agevolare un’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento e, in particolare, di collaborare a iniziative volte a conseguire una fornitura sufficiente, incluse azioni per promuovere donazioni e l’uso ottimale delle SoHO critiche, nonché di collaborare alle attività di formazione di cui all’, paragrafo 1, e ai programmi per lo scambio di personale delle autorità competenti per le SoHO di cui all’, paragrafo 4;
ii)
se del caso, sostenere finanziariamente, conformemente ai programmi dell’Unione pertinenti, lo sviluppo e l’aggiornamento di orientamenti tecnici al fine di contribuire all’attuazione del presente regolamento, anche attraverso la cooperazione, come previsto dal diritto dell’Unione, con la DEQM sugli orientamenti da essa pubblicati;
d)
agevolare la cooperazione tra l’SCB e gli organi consultivi istituiti da altre normative dell’Unione di cui all’, paragrafo 6, in particolare organizzando riunioni congiunte sull’esperienza acquisita nell’applicazione dell’, paragrafo 1, lettera c), e mirando a un approccio comune alla valutazione dello status normativo di sostanze, prodotti e attività, tenendo conto delle specificità e dell’ambito di applicazione di ciascun quadro giuridico;
e)
provvedere all’istituzione, alla gestione e al mantenimento della piattaforma UE per le SoHO.
2. Per quanto riguarda il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione organizza in particolare le riunioni dell’SCB e dei suoi gruppi di lavoro, le trasferte, i rimborsi e le indennità speciali per coloro che partecipano a tali riunioni.
3. Su richiesta degli Stati membri può essere fornito sostegno tecnico, attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), per la riforma della sorveglianza nazionale o regionale sulla fornitura di SoHO, a condizione che l’obiettivo di tali riforme sia il conseguimento della conformità al presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, a reciproco vantaggio della Commissione stessa e dei beneficiari, per quanto riguarda la predisposizione, la gestione, il monitoraggioe i controlli, nonché al fine di sostenere le spese, la Commissione si avvale della necessaria assistenza tecnica e amministrativa.
Storico versioni
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