Art. 71 · Controlli svolti dalla Commissione

Art. 71

Controlli svolti dalla Commissione

In vigore dal 13 giu 2024
Controlli svolti dalla Commissione 1.   La Commissione svolge controlli per accertare che gli Stati membri applichino effettivamente i requisiti riguardanti: a) le autorità competenti e gli organismi delegati per le SoHO di cui al capo II; b) le attività di sorveglianza sulle SoHOsvolte dalle autorità competenti e dagli organismi delegati per le SoHO; c) gli obblighi di notifica e di segnalazione di cui al presente regolamento. 2.   La Commissione organizza i controlli di cui al paragrafo 1 in cooperazione con le autorità nazionali per le SoHO e li svolge in modo da evitare oneri amministrativi inutili. 3.   Nello svolgere i controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione consulta le migliori prassi pertinenti documentate e pubblicate dall’SCB, come indicato all’, paragrafo 1, lettera d), in materia diattività di sorveglianza sulle SoHO. 4.   La Commissione, nello svolgimento dei controlli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, può essere sostenuta da esperti delle autorità competenti per le SoHO selezionate, ove possibile, dall’elenco di cui all’, paragrafo 5. Agli esperti delle autorità competenti per le SoHO sono conferiti gli stessi diritti di accessodella Commissione. 5.   In seguito a ciascun controllo, la Commissione: a) predispone un progetto di relazione sulle conclusioni e, se del caso, include raccomandazioni che affrontano le carenze individuate; b) invia una copia del progetto di relazione di cui alla lettera a) all’autorità nazionale per le SoHO interessata affinché questa possa presentare le proprie osservazioni; c) nel predisporre la relazione finale, tiene conto delle osservazionidi cui alla lettera b); e d) mette a disposizione del pubblico una sintesi della relazione finale sulla piattaforma UE per le SoHO.
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