Art. 66
Deroghe di emergenza in caso di calamità naturali o di origine antropica.
In vigore dal 13 giu 2024
Deroghe di emergenza in caso di calamità naturali o di origine antropica.
1. Nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la fornitura di SoHO di importanza critica, gli Stati membri possono consentire deroghe a determinati parametri e obblighi di cui al presente regolamento quando situazioni su vasta scala che mettono a rischio la vita, nel contesto di calamità naturali o di origine antropica, in particolare nel contesto di conflitti armati, rappresentano un rischio per la vita umana e tali deroghe sono l’unica misura disponibile per attenuare il rischio. Non sono concesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento riguardanti la natura volontaria e gratuita delle donazioni e il consenso dei donatori di SoHO. Le deroghe sono applicate in modo da garantire nella maggior misura possibile la protezione dei donatori di SoHO e dei riceventi di SoHO nelle circostanze della crisi.
2. Gli Stati membri che concedono tali deroghe informano gli altri Stati membri e la Commissione senza indebito ritardo e motivano le misure adottate.
Storico versioni
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