Art. 64 · Allerte sulla fornitura di SoHO di importanza critica

Art. 64

Allerte sulla fornitura di SoHO di importanza critica

In vigore dal 13 giu 2024
Allerte sulla fornitura di SoHO di importanza critica 1.   Gli enti SoHO di importanza critica, senza indebito ritardo, inviano un’allerta sulla fornitura di SoHO alle rispettive autorità competenti per le SoHO in caso di carenze significative nella fornitura di SoHO di importanza critica, indicando i motivi sottostanti, l’impatto previsto sui riceventi e le eventuali azioni di mitigazione adottate, in relazione agli eventuali canali di fornitura alternativi, se del caso. Le carenze sono considerate significative quando: a) l’applicazione su esseri umani di SoHO di importanza critica o la distribuzione di SoHO di importanza critica per la fabbricazione di prodotti disciplinati da altre normative dell’Unione, di cui all’, paragrafo 6, è annullata o rinviata, o vi è un rischio significativo che sia annullata o rinviata, a causa della loro indisponibilità; e b) la situazione di cui alla lettera a) comporta un grave rischio per la salute umana. 2.   Le autorità competenti per le SoHO che ricevono un’allerta sulla fornitura di SoHO di cui al paragrafo 1 del presente articolo: a) comunicano tale allerta sulla fornitura di SoHO alla rispettiva autorità nazionale per le SoHO; b) attuano misure adeguate per attenuare i rischi,per quanto possibile; e c) tengono conto delle informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1 del presente articolo nel contesto del riesamedei piani nazionali di emergenza per le SoHO di cui all’. 3.   Le autorità nazionali per le SoHO trasmettono, senza indebito ritardo, alla piattaforma UE per le SoHO l’allerta sulla fornitura di SoHO ricevuta nei casi in cui l’interruzione della fornitura potrebbe interessare altri Stati membri, e possono farlo nei casi in cui tale interruzione potrebbe essere affrontata attraverso la cooperazione, anche mediante lo scambio di SoHO, tra Stati membri a norma dell’, paragrafo 3, lettera e).
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