Art. 54 · Parametri riguardanti la natura volontaria e gratuita delle donazioni di SoHO

Art. 54

Parametri riguardanti la natura volontaria e gratuita delle donazioni di SoHO

In vigore dal 13 giu 2024
Parametri riguardanti la natura volontaria e gratuita delle donazioni di SoHO 1.   Gli enti SoHO non forniscono incentivi o benefici finanziari ai donatori di SoHO, o a eventuali persone che prestano il consenso per loro conto. 2.   Qualora gli Stati membri consentano l’indennizzo dei donatori viventi di SoHO, conformemente al principio della donazione volontaria e gratuita e sulla base di criteri trasparenti, anche mediante indennità fisse o forme di indennizzo non finanziarie, le condizioni per tale indennizzo sono stabilite dalla legislazione nazionale, anche fissando un limite massimo per l’indennizzo, che deve mirare a garantire la neutralità finanziaria, coerentemente con le norme stabilite nel presente articolo. Gli Stati membri possono inoltre delegare la fissazione delle condizioni per tali indennizzi a organismi indipendenti istituiti conformemente alla normativa nazionale. La definizione delle condizioni per tale indennizzo si basa su criteri che tengono conto delle pratiche documentate dall’SCB, di cui all’, paragrafo 1, lettera g). I donatori di SoHO possono scegliere di non essere indennizzati. 3.   Quando gli Stati membri consentono l’indennizzo dei donatori di SoHO di cui al paragrafo 2, le condizioni per tale indennizzo applicate da ciascuno Stato membro sono messe a disposizione dell’SCB per la condivisione con le autorità nazionali per le SoHO degli altri Stati membri attraverso la piattaforma UE per le SoHO e le informazioni sono aggiornate senza indebito ritardo qualora siano modificate. 4.   Gli Stati membri garantiscono che le attività di promozione e pubblicità a sostegno della donazione di SoHO non facciano riferimento all’indennizzo, fatto salvo il diritto dei donatori di SoHO di essere informati dei loro diritti, conformemente al diritto nazionale. 5.   Gli enti SoHO possono erogare indennizzi ai donatori viventi di SoHO come previsto dai rispettivi Stati membri a norma del paragrafo 2. Su richiesta della loro autorità competente per le SoHO, gli enti SoHO forniscono informazioni in maniera trasparente sui dettagli del modo in cui hanno attuato le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale. 6.   Gli Stati membri garantiscono il rispetto di norme in materia di donazione volontaria e gratuita, equivalenti a quelle stabilite nel presente articolo, anche quando le SoHO sono donate esclusivamente per l’uso ai fini di ricerca senza applicazioni sull’uomo.
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